Matrimoni tra cattolici e non cattolici
  • Matrimonio misto: Modo di procedere e modulistica per un matrimonio tra una parte battezzata cattolica e una parte battezzata ma non cattolica 
  • Matrimonio di disparità di culto (o interreligioso): Modo di procedere e modulistica per un matrimonio tra una parte battezzata cattolica e una parte appartenente a religione non cristiana

Matrimonio misto: Modo di procedere e modulistica per un matrimonio tra una parte battezzata cattolica e una parte battezzata ma non cattolica*

(cfr. can. 1125 e Dir. Past. n. 88)
La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. Il Parroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenza dell’Ordinario (vedi allegato – form. 12), dopo che la parte contraente cattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica (vedi allegato – mod XI). Di questo impedimento deve essere informata la parte non cattolica (cfr. can. 1125), in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell’obbligo della parte cattolica.
La parte cattolica deve esibire il certificato di battesimo, il certificato di cresima (qualora non l’abbia ancora fatta e l’interessato conviva, la cresima la riceverà dopo il matrimonio-sacramento); certificato di stato libero, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove.
Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell’ambito della famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo.
Il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche della parrocchia del domicilio della parte cattolica.
Il matrimonio misto sia celebrato con l’osservanza della forma canonica. L’ordinario del luogo ha il diritto di dispensare da tale forma nei singoli casi, in presenza di gravi difficoltà.
(*) Sono validi i Battesimi degli Ortodossi, Anglicani, Metodisti, Valdesi, Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome della SS. Trinità (cfr. Ad Te, 13a); non sono validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni.

Modo di procedere e modulistica per un matrimonio tra una parte battezzata cattolica e una parte appartenente a religione non cristiana 

(battezzato cattolico-musulmano*; cattolico-buddista; cattolico-scintoista ecc)
Per la parte cattolica viene svolta normalmente l’istruttoria matrimoniale e debbono essere richiesti tutti i consueti documenti. Inoltre: una dichiarazione sottoscritta davanti al Parroco nella quale dichiara di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica (vedi allegato).
Per la parte non cattolica non viene svolto il consueto esame dell’istruttoria matrimoniale e vengono richiesti i seguenti documenti:
– una dichiarazione scritta che attesti di non aver mai contratto alcun matrimonio (possibilmente comprovata per iscritto da almeno un testimone scelto nell’ambito della famiglia del contraente non cattolico) (vedi allegato);
– fotocopia di tutti i documenti civili che il contraente non cattolico deve consegnare all’autorità competente per la pubblicazione civile.
Il parroco della parte contraente cattolica è competente a chiedere le pubblicazioni civili alla casa comunale in vista del Matrimonio concordatario e a chiedere all’Ordinario la dispensa per la celebrazione del Matrimonio di disparità di culto (vedi allegato). Nella richiesta di dispensa il parroco dichiara di avere istruito entrambe le parti sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del Matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione della prole, per quanto sia possibile battesimo ed educazione nella Chiesa cattolica della prole) come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica e che nessuno dei due contraenti può escludere, pena l’invalidità. Inoltre dichiara che la parte contraente non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e che ne è consapevole.
 Alla richiesta di dispensa vanno allegati:
– la dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica;
– la dichiarazione di stato libero del Contraente non cattolico. N.B. È importante informare i nubendi fin dall’inizio che la celebrazione del Matrimonio fra un Battezzato/a e un non Battezzato/a esclude sempre la celebrazione della Santa Messa (cfr Rito del Matrimonio. Premesse generali n. 36, p. 26).
Deve sempre essere usato il Rito del Matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana (cfr Rito del Matrimonio. Capitolo terzo, p. 93).

* In caso di matrimonio con una parte musulmana va aggiunta alla documentazione la dichiarazione allegata (dichiarazione parte musulmana)